Fondo di Garanzia e Tutela in caso di Insolvenza
Ai sensi dell’art. 50 del Codice del Turismo — Ultimo aggiornamento: 01 agosto 2026
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Riferimento normativo
Ai sensi dell’art. 50 del Codice del Turismo (D.Lgs. 79/2011, come modificato dal D.Lgs. 62/2018), gli organizzatori e i venditori di pacchetti turistici stabiliti in Italia devono fornire una garanzia per il rimborso di tutti i pagamenti effettuati dai viaggiatori o dal loro conto, nella misura in cui i servizi in questione non sono eseguiti a causa della loro insolvenza, e, ove il trasporto di passeggeri sia incluso nel pacchetto turistico, per il rimpatrio dei viaggiatori.
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Cosa copre la garanzia
– Il rimborso di tutti gli importi versati dal viaggiatore (acconti, saldi) qualora, per insolvenza dell’organizzatore e/o del venditore, i servizi turistici prenotati non vengano eseguiti;
– Il rimpatrio del viaggiatore, qualora l’insolvenza si verifichi dopo l’inizio del pacchetto e il pacchetto includa il trasporto;
– Ove applicabile, la prosecuzione del soggiorno in condizioni adeguate in attesa del rimpatrio.
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Soggetto garante
Una Vita Viaggiando S.r.l. ha stipulato la garanzia richiesta dalla legge tramite il seguente soggetto garante:
– Tipologia di garanzia: Polizza dedicata
– Denominazione del garante: Fondo Vacanze Felici
– Sede/riferimenti del garante: Milano – Corso Venezia 47
– Numero di polizza/riferimento: 2602
– Recapiti per l’attivazione della garanzia: 02 9297 9050
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Come attivare la garanzia in caso di insolvenza
In caso di insolvenza dell’Agenzia, il viaggiatore potrà rivolgersi direttamente al soggetto garante indicato al punto 3, seguendo le modalità e la documentazione richieste dallo stesso (di norma: copia del contratto di viaggio, prova dei pagamenti effettuati, documentazione relativa al mancato svolgimento del servizio). Si raccomanda di conservare sempre la conferma di prenotazione e le ricevute di pagamento.
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Servizi turistici collegati
Per i “servizi turistici collegati” facilitati dall’Agenzia (combinazioni di servizi turistici separati, acquistati con contratti distinti presso fornitori diversi, che non integrano un pacchetto turistico unitario), la tutela in caso di insolvenza è fornita secondo le modalità e nei limiti specificamente previsti dall’art. 51 del Codice del Turismo per tale fattispecie, e sarà specificata di volta in volta nel modulo informativo consegnato al viaggiatore al momento della prenotazione.
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Per approfondire
Per le condizioni generali applicabili al contratto di viaggio si rinvia al documento separato “Condizioni Generali di Vendita”. Per le informazioni sui dati identificativi dell’Agenzia si rinvia al documento separato “Note Legali”.

